statuto


art. 1 Denominazione
E' costituita l'Associazione denominata Scuola Aperta Valchiavenna.
art. 2 Sede
L'associazione ha sede legale, amministrativa, operativa e provvisoria a Chiavenna (So), presso la Biblioteca della Valchiavenna, in vicolo della Marmirola, n. 7.
art.3 Durata, assenza di fini di lucro, democraticità
L'Associazione, costituita a tempo illimitato, non ha finalità di lucro, nè diretto nè indiretto. L'organizzazione e la struttura interna sono regolate da criteri e principi democratici.
art. 4 Scopo dell'associazione
L'Associazione persegue il fine della solidarietà civile, culturale e sociale. In particolare, l'Associazione si propone:
  • di valorizzare l'esperienza e la conoscenza, la memoria sociale degli anziani che costituiscono nel loro insieme un patrimonio importante per la collettività;
  • di promuovere e gestire tutte quelle iniziative culturali in grado di garantire la completa realizzazione della personalità degli anziani e della loro condizione, così da favorire l'effettiva integrazione degli stessi ed impedirne l'emarginazione;
  • di realizzare e gestire progetti che mirano a dare interesse e stimolo agli associati e agli altri cittadini, agendo nell'ambito culturale, in particolare mediante la realizzazione di una scuola aperta per la formazione permanente.
art. 5 Attività dell'Associazione
Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione agli scopi di cui all'art. 4 l'Associazione si avvale, in modo determinante e prevalente, delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, nonché di un Comitato Scientifico.
L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.
Le attività e i servizi dell'Associazione sono aperti a tutti fatte salve le disponibilità organizzative e materiali dell'Associazione stessa e le norme vigenti.
L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istitutivi, può acquistare o prendere in affitto, nonchè ricevere in donazione le necessarie attrezzature, strutture ed impianti idonei alla migliore esecuzione delle attività sociali.
Per questo e per altre attività connesse, l'Associazione può stipulare convenzioni e compiere tutti gli atti finanziari, amministrativi e legali e concludere operazioni di natura mobiliare ed immobiliare con enti ed istituti pubblici e privati, finanziari ed economici, facendo ricorso a tutte le disposizioni di leggi europee, nazionali e regionali vigenti e future, che operino a favore delle attività svolte dall'Associazione.
art. 6

Aderenti
Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e/o giuridiche, nonché le associazioni che ne accettino lo Statuto, indipendentemente dal sesso, dalla cittadinanza, dall'età, dalla professione, dall'appartenenza etnica, da convinzioni ideali, politiche e religiose.
Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:

  • dimissioni volontarie;
  • per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • per esclusione deliberata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo, qualora il comportamento e le attività del Socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità del presente Statuto.
art. 7 Diritti e obblighi degli associati
  1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
  2. L'associato presta la propria opera in modo personale, spontaneo e gratuito in seno all'Associazione e secondo le direttive e le istruzioni impartite dal Comitato Direttivo.
  3. L'Associato non può in alcun modo e sotto alcuna forma accettare compensi dai beneficiari delle sue prestazioni.
  4. L'Associato non può intrattenere con l'Associazioni rapporti di lavoro subordinato e autonomo, ovvero ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. Egli ha peraltro diritto al rimborso da parte dell'Associazione delle spese da lui effettuate a titolo personale per l'attività prestata, entro un limite massimo stabilito dal Comitato Direttivo.
  5. Gli aderenti hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, di pagare le quote sociali e di prestare il lavoro preventivamente concordato. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale, non è frazionabile nè restituibile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea nè prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
  6. I soci hanno diritto di accedere ai locali deelìAssociazione per svolgere l'attività loro assegnata; essi sono tenuti all'osservanza dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento interni.
art. 8 Risorse economiche
L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • contributi dei privati:
  • contributi dello stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
  • contributi di organismi internazionali:
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  • rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
art. 9 Bilancio
  1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
  2. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
  3. Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
art. 10 Sono Organi dell'Associazione:
  • l'Assemblea degli aderenti;
  • il Comitato Direttivo;
  • il Presidente.
art. 11 L'Assemblea
  1. L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione.
  2. Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria una volta all'anno ed in via straordinaria ogniqualvolta il Direttivo lo ritenga necessario.
  3. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un quinto degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
  4. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
  5. Ciascun aderente può essere portatore di una o più deleghe.
  6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 18.
  7. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
    - eleggere i membri del Comitato Direttivo ogni tre anni;
    - eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
    - approvare il programma di attività proposto dal Comitato Direttivo;
    - approvare il bilancio preventivo:
    - approvare il bilancio consuntivo;
    - approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art. 18;
    - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
art. 12 Comitato Direttivo
  1. Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri, dura in carica tre anni e viene convocato almeno due volte l'anno. Esso può essere convocato di norma per iniziativa del Presidente o in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei componenti.
  2. Le delibere sono assunte a maggioranza assoluta.
  3. Il Comitato è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano per legge o per Statuto devoluti all'Assemblea o al Presidente.
  4. In particolare il Comitato:
    a) elegge il Presidente;
    b) determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
    c) assume il personale;
    d) nomina il Segretario;
    e) redige il bilancio.
  5. Delle deliberazioni del Comitato è redatto verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente
art. 13 Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante dell'Associazione; dura in carica tre anni. In particolare il Presidente:
  1. presiede l'Assemblea, presiede e convoca il Comitato Direttivo;
  2. stipula le convenzioni, i contratti d'opera, l'apertura di conti correnti bancari e postali e tutti gli atti giuridici relativi all'Associazione;
  3. vigila sull'attuazione del programma di attività dell'Associazione.
art. 14 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli affetti il Presidente in caso di assenza o impedimento.
art. 15 Collegio dei revisori dei conti
  1. Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
  2. Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
  3. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
  4. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.
art. 16 Gratuità delle cariche associative
Gli eletti a tutte le cariche associative non hanno diritto ad alcun compenso per le funzioni da essi svolte, salvo l'eventuale rimborso delle spese effettivamente sostenute entro il limite massimo stabilito dal Comitato Direttivo.
art. 17 Rappresentanza dell'Associazione
La rappresentanza, anche in giudizio, dell'Associazione spetta al Presidente.
art. 18 Modifiche allo Statuto
Le proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un quinto degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
art. 19 Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle vigenti disposizioni legislative sulle Associazioni e sull'Attività di volontariato.